Incendio di immobile concesso in locazione: di chi e’ la responsabilita’?

Si spera sempre di non dover mai affrontare una simile situazione, ma cosa succede se si resta danneggiati dall’incendio sviluppatosi dall’immobile del vicino? Cosa fare nel caso in cui il suddetto immobile sia stato concesso in locazione?Chi risponde dei danni?Il proprietario o il conduttore? Il problema principale si pone nel caso in cui non sia possibile risalire alle cause dell’incendio, pur essendo certo che sia stato l’incendio a determinare il danneggiamento subito. Del resto però, appare abbastanza evidente che la causa ignota della genesi del danno che è stato cagionato da una cosa in custodia non possa essere addossata al terzo danneggiato. Si è detto, pertanto, in giurisprudenza che in caso di danni a terzi derivati dall’incendio sviluppatosi in un immobile condotto in locazione, la responsabilità per il danno cagionato dalla cosa in custodia si deve configurare a carico sia del proprietario che del conduttore, allorchè nessuno dei due sia stato in grado di dimostrare che la causa autonoma del danno del terzo fosse da ravvisare nella violazione, da parte dell’altro dello specifico dovere di vigilanza diretto ad evitare lo sviluppo nell’immobile dell’agente dannoso (vedi cass.civ. n. 23945 del 2009). Nel caso in cui, invece, la causa dell’incendio fosse nota, è opportuno segnalare che il proprietario dell’immobile locato, conservando la disponibilità giuridica del bene e quindi la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, è responsabile, ai sensi del 2051 c.c. dei danni cagionati a terzi da dette strutture e impianti, mentre con riguardo ad altre parti ed accessori del bene locato, delle quali il conduttore ha la disponibilità, la responsabilità verso terzi grava solo su quest’ultimo (vedi Cass. civ. n. 12079/1991). L’essere rimasta ignota la causa dello sviluppo dell’incendio viene posta dunque a carico sia del proprietario che del conduttore, mentre invece nel caso di causa nota sarà necessario identificare chi sia “l’effettivo custode” (ovvero abbia la disponibilità giuridica) del bene da cui è scaturito l’incendio, se il proprietario o il conduttore.